Disposizioni in materia di mobilita' interateneo e internazionale Al fine di incentivare la mobilita' dei docenti universitari, all'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. E' possibile, con l'assenso dell'interessato e delle universita' interessate, effettuare il trasferimento di un professore o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, a condizione che per l'universita' che dispone la chiamata sussistano le condizioni di sostenibilita' economico-finanziaria di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei trasferimenti di cui al primo periodo si provvede nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente e le relative cessazioni sono calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Il Ministro puo' prevedere specifici interventi per incentivare i suddetti trasferimenti nonche' altre forme di mobilita' interateneo, ivi incluso il trasferimento di un docente all'esito delle procedure di cui all'articolo 18. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota di un quarto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4». All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di eventuali interventi di incentivazione delle chiamate di cui al presente comma da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca, questi restano esclusi dai meccanismi di riduzione operanti in sede di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle universita'».

Testo vigente dal 24 luglio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-07-16;129~art2 · fonte su Normattiva