Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico

Art. 4 — Contributi ai consorzi all'esportazione

Per l'integrazione dell'ammontare dei contributi concedibili, sulla base delle vigenti autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, e' autorizzata per l'anno 1991 l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi. L'integrazione di cui al comma 1 ha carattere straordinario ed e' volta ad elevare la misura del contributo concedibile a ciascun consorzio o societa' consortile fino ai limiti massimi d'intervento previsti dal citato articolo 5 della legge n. 83 del 1989, secondo le modalita' fissate dai decreti applicativi del Ministro del commercio con l'estero. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1991, si fa fronte con le disponibilita' del Fondo di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, finalizzate all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198. La somma di lire 5 miliardi, versata all'entrata del bilancio dello Stato, e' riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero. L'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e' ridotta nella misura corrispondente all'ulteriore spesa di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 18 giugno 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-06-04;181~art4 · fonte su Normattiva