Art. 3 — Contributi ad organismi internazionali per l'ambiente
Per il pagamento della quota associativa dell'Italia all'Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN) e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 2000. Per le attivita' previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2001. Per l'esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, di cui alla legge 3 novembre 1994, n. 640, e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 e di lire 800 milioni a decorrere dal 2001. Per l'attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, nonche' per il funzionamento della Consulta Stato-regioni dell'arco alpino, di cui alla legge 14 ottobre 1999, n. 403, e' autorizzata la spesa, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente di lire 600 milioni per l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 della citata legge n. 403 del 1999 e di lire 400 milioni per il funzionamento della Consulta Stato-regioni di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 403 del 1999. Nel biennio 2001-2002 di presidenza italiana e' assegnato un ulteriore finanziamento di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, destinato all'attuazione della Convenzione.
Testo vigente dal 4 aprile 2001
