All'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile".

Testo vigente dal 24 luglio 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-07-15;145~art2 · fonte su Normattiva