Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

Art. 2 — Disciplina della governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa

All'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto disposto dal precedente periodo, la societa' ispira la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitivita'»;
  • b)al comma 3, le parole: «, composto da nove membri, e' nominato dall'assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «e' composto da sette membri»;
  • c)al comma 4, le parole: «riconosciuto prestigio e competenza» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciuta onorabilita', prestigio e competenza» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rinnovo del consiglio di amministrazione e' effettuato entro il termine di scadenza del precedente mandato»;
  • d)dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. La composizione del consiglio di amministrazione e' definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalita' e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonche', tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di titolarita' di cariche in societa' concorrenti. 4-ter. La carica di membro del consiglio di amministrazione non puo' essere ricoperta, a pena di ineleggibilita' o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprano la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o che ricoprano la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56, o la carica di consigliere regionale. 4-quater. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:
  • a)stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
  • b)stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;
  • c)assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • d)condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
  • e)condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  • f)condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni»;
  • e)i commi da 5 a 12 sono sostituiti dai seguenti: «5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione e' effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attivita' di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega. 6. I membri del consiglio di amministrazione sono cosi' individuati:
  • a)due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a un solo candidato;
  • b)due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalita' di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle societa' controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;
  • c)uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con modalita' che garantiscano la trasparenza e la rappresentativita' della designazione stessa. 6-bis. I componenti del consiglio di amministrazione di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui al comma 6, lettera a), devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet. 6-ter. Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui al comma 6, lettera c), la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda, con avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri: a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via internet ovvero attraverso la rete intranet aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; b) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma 4 del presente articolo. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina. 7. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione e' deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. 8. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o piu' membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui al comma 6 entro i novanta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o piu' membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 7. 9. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della societa', approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonche' gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro. 10. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato su proposta dell'assemblea. L'amministratore delegato:
  • a)risponde al consiglio di amministrazione in merito alla gestione aziendale e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione;
  • b)assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione;
  • c)provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, che nel caso dei direttori di testata e' vincolante se e' espresso con la maggioranza dei due terzi; assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonche', su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti;
  • d)firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della societa', fatto salvo l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonche' gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;
  • e)provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonche' dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;
  • f)definisce, sentito il parere del consiglio di amministrazione, i criteri e le modalita' per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformita' con quanto indicato, per le societa' a partecipazione pubblica, dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, puo' derogarsi ai suddetti criteri e modalita';
  • g)propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede le forme piu' idonee per rendere conoscibili alla generalita' degli utenti le informazioni sull'attivita' complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, nonche' la pubblicazione nel sito internet della societa':
  • 1)dei dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;
  • 2)dei curricula e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonche' dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della societa' di cui all'articolo 49-quater, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo omnicomprensivo a carico della societa' pari o superiore ad euro 200.000, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonche' delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi di altri incarichi o attivita' professionali ovvero alla titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorita' amministrative indipendenti;
  • 3)dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera f) del presente comma;
  • 4)dei dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali e' previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla societa', e l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia individuata nel Piano, dei nominativi e dei curricula dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;
  • 5)dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 49-ter;
  • 6)dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della societa', ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico. 10-bis. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di titolarita' di cariche in societa' concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilita' ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato. 11. L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facolta' di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea. L'amministratore delegato, qualora dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, all'atto della nomina e' tenuto a dimettersi dalla societa' o a ottenere il collocamento in aspettativa non retribuita dalla societa' per la durata dell'incarico di amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non puo' assumere incarichi o fornire consulenze presso societa' concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. 12. Il consiglio di amministrazione, su indicazione dell'assemblea, determina il compenso spettante all'amministratore delegato e, in caso di revoca, l'indennita' spettante al medesimo amministratore, di ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo. 12-bis. Ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della societa' RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. 12-ter. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attivita' svolte dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti partecipanti alle trasmissioni. 12-quater. La disciplina di nomina del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 6-bis e 6-ter e la relativa disciplina di revoca di cui ai commi 7 e 8 si applicano fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio». La RAI-Radiotelevisione italiana Spa provvede all'adeguamento del proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal consiglio di amministrazione e approvate successivamente dall'assemblea straordinaria della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Per quanto non diversamente disposto, trova applicazione la disciplina del codice civile per le societa' per azioni. All'articolo 4, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole da: «; indica i criteri generali per la formazione dei piani» fino a: «esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge» sono soppresse.

Testo vigente dal 15 gennaio 2016

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urn:nir:stato:legge:2015-12-28;220~art2 · fonte su Normattiva