Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico

Art. 12 — Azioni emesse da società concessionarie di porti o approdi turistici

Le azioni emesse da societa' concessionarie di porti o approdi turistici le quali attribuiscano il diritto all'utilizzo di posti di ormeggio presso tali strutture non costituiscono strumento finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Testo vigente dal 14 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-07-08;172~art12 · fonte su Normattiva