Art. 4 — Segnalazione delle aree dei parchi e delle riserve marine
All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: "9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali e' vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA)". All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unita' da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro". All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 e' determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, e la persona al comando o alla conduzione dell'unita' da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area".
Testo vigente dal 14 luglio 2003
