Dopo l'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e' inserito il seguente: "Art. 4-bis. - 1. Ferma restando la durata complessiva dell'astensione dal lavoro, le lavoratrici hanno la facolta' di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro". ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)). 2 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)). 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

2

Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 ha disposto (con l'art. 85, comma 1, lettera dd)) che restano in vigore le disposizioni legislative di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge 8 marzo 2000, n. 53, limitatamente alla previsione del termine di sei mesi ivi previsto.

Testo vigente dal 27 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:2000-03-08;53~art12 · fonte su Normattiva