Art. 12 — Flessibilità dell'astensione obbligatoria
Dopo l'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e' inserito il seguente: "Art. 4-bis. - 1. Ferma restando la durata complessiva dell'astensione dal lavoro, le lavoratrici hanno la facolta' di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro". ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)). 2 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)). 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151
2Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 ha disposto (con l'art. 85, comma 1, lettera dd)) che restano in vigore le disposizioni legislative di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge 8 marzo 2000, n. 53, limitatamente alla previsione del termine di sei mesi ivi previsto.
Testo vigente dal 27 aprile 2001
