Art. 14 — Estensione di norme a specifiche categorie di lavoratrici madri
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I benefici previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono estesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche alle lavoratrici madri appartenenti ai corpi di polizia municipale.
Testo in vigore dal 13 marzo 2000 al 27 aprile 2001
