Art. 3 — Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 9 gennaio 2013
