Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

Art. 9 — Attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 della Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte costituzionale

L'articolo 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' sostituito dal seguente: "Art. 31. - 1. La questione di legittimita' costituzionale di uno statuto regionale puo', a norma del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, essere promossa entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione. 2. Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana, il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, puo' promuovere, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione. 3. La questione di legittimita' costituzionale e' sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, anche su proposta della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro i termini previsti dal presente articolo, al Presidente della Giunta regionale. 4. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione". Il secondo comma dell'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' sostituito dal seguente: "La questione di legittimita' costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, e' promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati". Al primo comma dell'articolo 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le parole: "dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione". L'articolo 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' sostituito dal seguente: "Art. 35. - 1. Quando e' promossa una questione di legittimita' costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, la Corte costituzionale fissa l'udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga che l'esecuzione dell'atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini, trascorso il termine di cui all'articolo 25, d'ufficio puo' adottare i provvedimenti di cui all'articolo 40. In tal caso l'udienza di discussione e' fissata entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza e' depositato entro quindici giorni dall'udienza di discussione". Le Regioni assicurano la pronta reperibilita' degli atti recanti la pubblicazione ufficiale degli statuti e delle leggi regionali. Nei ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione e tra Regione e Regione, di cui agli articoli da 39 a 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, proposti anteriormente alla data dell'8 novembre 2001, il ricorrente deve chiedere la trattazione del ricorso, con istanza diretta alla Corte costituzionale e notificata alle altre parti costituite, entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione di pendenza del procedimento effettuata a cura della cancelleria della Corte costituzionale; in difetto di tale istanza, il ricorso si considera abbandonato ed e' dichiarato estinto con decreto del Presidente.

Testo vigente dal 10 giugno 2003

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 255/2014

    Ha colpito questo articolo
    13 novembre 2014

    È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, l'art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge n. 131 del 2003), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana,». La previsione della perdurante applicabilità del peculiare sistema statutario di controllo delle leggi (caratterizzato dal carattere preventivo del sindacato, dall'attribuzione al Commissario dello Stato del potere di impugnazione, dal termine di cinque giorni per il suo esercizio e dalla facoltà del Presidente della Regione di promulgare la legge decorsi trenta giorni dall'impugnazione qualora entro venti giorni non fosse intervenuta la decisione della Corte costituzionale) sottrae i soli atti legislativi siciliani al regime di controllo successivo delle leggi regionali stabilito dal riformato art. 127 Cost. per le Regioni ordinarie ed esteso dalla giurisprudenza costituzionale agli altri enti ad autonomia differenziata. In tal modo, la norma de qua confligge con la clausola di maggior favore posta dall'evocato parametro costituzionale che, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, prescrive l'applicazione alle autonomie speciali delle disposizioni della legge costituzionale n. 3 del 2001 per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie di quelle già attribuite. Per quanto riguarda la disciplina del controllo di costituzionalità delle leggi regionali, l'art. 127 Cost., nel disegnare un controllo successivo della Corte costituzionale, promosso dal Governo entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge e perciò totalmente esterno al procedimento legislativo regionale, risponde ad una logica di maggiore garanzia dell'autonomia legislativa regionale rispetto al procedimento di controllo strutturalmente preventivo delineato dallo statuto siciliano, per ciò solo connotato da un minor grado di garanzia dell'autonomia. Dall'operatività della clausola di maggior favore e dall'espunzione del frammento normativo che manteneva ferma la peculiare disciplina siciliana, discendono l'estensione anche alla Regione siciliana del sistema di impugnativa delle leggi regionali contemplato dal vigente art. 127 Cost. - che, consentendo la promulgazione e l'entrata in vigore della legge regionale, garantisce le ragioni dell'autonomia in misura maggiore della disciplina statutaria - e la preclusione all'ulteriore operatività delle norme dello statuto speciale relative alle competenze del Commissario dello Stato nel procedimento di controllo delle leggi siciliane. - Per l'autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, della legge n. 87 del 1953, v. la citata ordinanza n. 114/2014. - Per l'insegnamento secondo cui la clausola di maggior favore posta dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 impone di svolgere un confronto fra gli istituti previsti dagli statuti speciali e le analoghe previsioni contenute nel titolo V della parte II della Costituzione, al fine di compiere un giudizio di preferenza, nel momento della loro applicazione, privilegiando le norme costituzionali che prevedono forme di autonomia più ampie di quelle risultanti dalle disposizioni statutarie, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 303/2007, 175/2006, 145/2005, 236/2004, 314/2003, 274/2003, 103/2003, 48/2003 e 408/2002; ordinanza n. 377/2002. -Sulla rispondenza del riformato art. 127 Cost. ad una logica di maggiore garanzia dell'autonomia legislativa regionale rispetto al procedimento di controllo preventivo, previsto dalle norme statutarie speciali analogamente a quanto disposto dal previgente art. 127 Cost., v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 314/2003, 533/2002 e 408/2002; ordinanze nn. 377/2002 e 65/2002. - In relazione al peculiare sistema statutario di controllo delle leggi regionali siciliane, v. le citate sentenze nn. 545/1989, 13/1983, 6/1970, 9/1958, 112/1957 e 38/1957. - Per la precedente valutazione in termini di compatibilità costituzionale del peculiare sistema statutario di controllo delle leggi regionali siciliane, in considerazione della sua eccentricità e conseguente non comparabilità con l'art. 127 Cost., v. la citata sentenza n. 314/2003. - Sul necessario carattere pregiudiziale e strumentale della questione, in vista della definizione della questione di legittimità costituzionale principale, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 195/1972; ordinanze nn. 42/2001, 197/1996, 183/1996, 297/1995, 225/1995, 294/1993 e 378/1992.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2003-06-05;131~art9 · fonte su Normattiva