Art. 9 — Attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 della Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte costituzionale
L'articolo 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' sostituito dal seguente: "Art. 31. - 1. La questione di legittimita' costituzionale di uno statuto regionale puo', a norma del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, essere promossa entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione. 2. Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana, il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, puo' promuovere, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione. 3. La questione di legittimita' costituzionale e' sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, anche su proposta della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro i termini previsti dal presente articolo, al Presidente della Giunta regionale. 4. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione". Il secondo comma dell'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' sostituito dal seguente: "La questione di legittimita' costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, e' promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati". Al primo comma dell'articolo 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le parole: "dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione". L'articolo 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' sostituito dal seguente: "Art. 35. - 1. Quando e' promossa una questione di legittimita' costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, la Corte costituzionale fissa l'udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga che l'esecuzione dell'atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini, trascorso il termine di cui all'articolo 25, d'ufficio puo' adottare i provvedimenti di cui all'articolo 40. In tal caso l'udienza di discussione e' fissata entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza e' depositato entro quindici giorni dall'udienza di discussione". Le Regioni assicurano la pronta reperibilita' degli atti recanti la pubblicazione ufficiale degli statuti e delle leggi regionali. Nei ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione e tra Regione e Regione, di cui agli articoli da 39 a 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, proposti anteriormente alla data dell'8 novembre 2001, il ricorrente deve chiedere la trattazione del ricorso, con istanza diretta alla Corte costituzionale e notificata alle altre parti costituite, entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione di pendenza del procedimento effettuata a cura della cancelleria della Corte costituzionale; in difetto di tale istanza, il ricorso si considera abbandonato ed e' dichiarato estinto con decreto del Presidente.
Testo vigente dal 10 giugno 2003
