Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

Art. 8 — Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo

Nei casi e per le finalita' previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita' montane, che possono chiederne il riesame. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalita' perseguite. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Testo vigente dal 10 giugno 2003

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 278/2014

    Questione infondata
    12 dicembre 2014

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'art. 4 del d.l. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell'art. 2, commi 79 e 84, della legge n. 191 del 2009, impugnati in riferimento all'art. 120, secondo comma, Cost. Infatti, la suddetta questione - dichiaratamente proposta in via subordinata alla questione principale e volta censurare le norme in quanto attributive di assunti poteri sostitutivi di carattere legislativo al commissario ad acta - non presenta alcun carattere di autonomia rispetto alla stessa questione principale già dichiarata non fondata.

    Art. 1 cost. · Art. 5 cost. · Art. 70 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 361/2010

    Questione inammissibile
    17 dicembre 2010

    riuniti i giudizi, dichiara estinto il processo in via principale (reg. ric. n. 49 del 2010), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione (reg. confl. enti n. 4 del 2010), avente ad oggetto gli atti di promulgazione e pubblicazione dell'atto denominato legge della Regione Calabria 11 f…

    Art. 118 cost. · Art. 120 cost. · Art. 8 Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2003-06-05;131~art8 · fonte su Normattiva