Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013

Art. 21 — Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti. Procedura di infrazione 2011/2218

Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose»;
  • b)all'articolo 10, comma 6, dopo le parole: «L'operazione di trattamento» sono inserite le seguenti: «e di riciclaggio»;
  • c)all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto tra costi ed efficacia per tutti i tipi di pile e accumulatori»;
  • d)all'articolo 12, comma 1, le parole: «a trattamento o riciclaggio» sono sostituite dalle seguenti: «a trattamento e a riciclaggio»;
  • e)all'articolo 23:
  • 1)al comma 1, dopo le parole: «Le pile e gli accumulatori» sono inserite le seguenti: «e i pacchi batterie»;
  • 2)al comma 3, dopo le parole: «sono contrassegnati» sono inserite le seguenti: «in modo visibile, leggibile e indelebile»;
  • f)all'allegato II, parte B: Riciclaggio, i punti 1 e 2 sono abrogati.

Testo vigente dal 20 agosto 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-08-06;97~art21 · fonte su Normattiva