Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013
Art. 21 — Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti. Procedura di infrazione 2011/2218
Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose»;
- b)all'articolo 10, comma 6, dopo le parole: «L'operazione di trattamento» sono inserite le seguenti: «e di riciclaggio»;
- c)all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto tra costi ed efficacia per tutti i tipi di pile e accumulatori»;
- d)all'articolo 12, comma 1, le parole: «a trattamento o riciclaggio» sono sostituite dalle seguenti: «a trattamento e a riciclaggio»;
- e)all'articolo 23:
- 1)al comma 1, dopo le parole: «Le pile e gli accumulatori» sono inserite le seguenti: «e i pacchi batterie»;
- 2)al comma 3, dopo le parole: «sono contrassegnati» sono inserite le seguenti: «in modo visibile, leggibile e indelebile»;
- f)all'allegato II, parte B: Riciclaggio, i punti 1 e 2 sono abrogati.
Testo vigente dal 20 agosto 2013
