Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013
Art. 28 — Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in materia di indagini sugli incidenti ferroviari. Caso EU Pilot 1254/10/MOVE
Al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 20:
- 1)al comma 1, secondo periodo, le parole: «resta comunque subordinata a» sono sostituite dalle seguenti: «e' svolta in coordinamento con»;
- 2)al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Gli investigatori incaricati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, possono:»;
- 3)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nei casi in cui l'Autorita' giudiziaria avvia un procedimento a seguito di un evento nel quale si ravvisino ipotesi di reato, la stessa Autorita' dispone affinche' sia permesso agli investigatori incaricati di svolgere i compiti di cui al comma 2»;
- 4)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ove l'Autorita' giudiziaria abbia sequestrato eventuali prove, gli investigatori incaricati possono accedere a tali prove e possono utilizzarle nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea. A tal fine, e comunque in considerazione dei tempi previsti dall'articolo 22, comma 2, competente al rilascio delle necessarie autorizzazioni e', nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero; dopo la chiusura delle indagini preliminari e' competente il giudice che procede. L'esercizio delle attivita' e dei diritti degli investigatori incaricati non deve pregiudicare l'indagine giudiziaria. Se l'esame o l'analisi di alcuni elementi di prova materiale puo' modificare, alterare o distruggere tali elementi, e' richiesto il preventivo accordo tra l'Autorita' giudiziaria competente e gli investigatori incaricati. Accordi possono essere conclusi tra l'Organismo investigativo e l'Autorita' giudiziaria al fine di disciplinare, nel rispetto della reciproca indipendenza, gli aspetti riguardanti l'utilizzo e lo scambio di informazioni nonche' le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 2-bis»;
- b)all'articolo 21, comma 1, le parole: «previa espressa autorizzazione dell'Autorita'» sono sostituite dalle seguenti: «previo accordo con l'Autorita'».
Testo vigente dal 20 agosto 2013
