Modifica all'articolo 55-quater del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 1° marzo 2011 nella causa C-236/09, che ha dichiarato l'illegittimita' dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti Linee guida emanate dalla Commissione europea. 1. All'articolo 55-quater del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole: «stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «conclusi per la prima volta a partire dal 21 dicembre 2012,»;
  • b)al comma 2, il primo periodo e' soppresso;
  • c)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, avuto riguardo alla tutela degli assicurati nonche' alla competitivita' e al buon funzionamento del sistema assicurativo. L'IVASS esercita altresi' i suoi poteri ed effettua le attivita' necessarie al fine di garantire che le differenze nei premi o nelle prestazioni, consentite per i contratti conclusi prima del 21 dicembre 2012, permangano a condizione che siano state fondate su dati attuariali e statistici affidabili e che le basi tecniche non siano mutate»;
  • d)al comma 4, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3, secondo periodo,»;
  • e)al comma 5, le parole: «L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo» sono sostituite dalle seguenti: «L'IVASS». 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 10 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-10-30;161~art25 · fonte su Normattiva