Modifica all'articolo 20 del codice delle pari opportunita' All'articolo 20 del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La consigliera o il consigliere nazionale di parita', anche sulla base del rapporto di cui all'articolo 15, comma 7, nonche' delle indicazioni fornite dal Comitato di cui all'articolo 8, presenta al Parlamento, ogni due anni, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parita' e pari opportunita' nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto». In sede di prima applicazione dell'articolo 20, comma 1, del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, la consigliera o il consigliere nazionale di parita' presenta la relazione di cui al medesimo comma entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 18 novembre 2021
