Art. 29 — Potenziamento delle misure di contrasto delle frodi in danno dei bilanci dell'Unione europea, dello Stato e degli enti territoriali
Al fine di assicurare la piena applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, all'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il Nucleo Speciale di cui al comma 1 svolge altresi', senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, analisi, ispezioni e controlli sull'impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea avvalendosi dei poteri e delle facolta' previste dal medesimo comma 1, capoverso, lettera a)»;
- b)al comma 2, le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 1-bis».
Testo vigente dal 10 novembre 2014
