Art. 24 — Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato. Attuazione della direttiva n. 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva n. 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive nn. 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
All'articolo 111-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il primo comma si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano societa' di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea o societa' soggette al diritto di un altro Stato assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilita' limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea». Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 2423-ter, sesto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui la compensazione e' ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione»;
- b)all'articolo 2435-bis, quarto comma, le parole: «e quinto comma dell'articolo 2423-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «, quinto e sesto comma dell'articolo 2423-ter,»;
- c)all'articolo 2435-ter, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: «Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facolta' di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D»;
- d)all'articolo 2361, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato». Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 26, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Ai medesimi fini dei commi 1 e 2, la totalita' dei diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata e' ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali imprese. 3-ter. Le imprese controllate sono oggetto di consolidamento indipendentemente dal luogo in cui sono costituite»;
- b)all'articolo 27:
- 1)al comma 1, alinea, dopo le parole: «non abbiano superato,» sono inserite le seguenti: «su base consolidata,»;
- 2)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La verifica del superamento dei limiti numerici indicati al comma 1 puo' essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorati del 20 per cento»;
- 3)al comma 2, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
- c)all'articolo 39, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'elenco previsto dall'articolo 38, comma 2, lettera d), deve altresi' indicare, per ciascuna impresa, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse quando l'impresa controllata non e' tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile». Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 17 gennaio 2022
