Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 34, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 10 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-10-30;161~art33 · fonte su Normattiva