Modifiche al regime fiscale applicabile ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, producono o ricavano la maggior parte del loro reddito in Italia (cosiddetti «non residenti Schumacker»). Procedura di infrazione n. 2013/2027. 1. All'articolo 24 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l'imposta dovuta e' determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. 3. La lettera b) del comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituita dalla seguente: «b) i soggetti non residenti, ad eccezione dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, i cui redditi siano prodotti nel territorio dello Stato italiano in misura pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto».

Testo vigente dal 10 novembre 2014

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2014-10-30;161~art7 · fonte su Normattiva