Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014

Art. 17 — Disposizioni di attuazione della direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo. Procedura di infrazione n. 2014/0515

La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, e' sostituita dalla seguente: «e) "armatore": il proprietario dell'unita' o della nave e ogni altro organismo o persona, quali il gestore, l'agente o il noleggiatore a scafo nudo, che abbia rilevato dal proprietario la responsabilita' per l'esercizio della nave impegnandosi ad assolvere i correlativi compiti e obblighi, indipendentemente dal fatto che altri organismi o persone assolvano taluni dei compiti o obblighi dell'armatore». Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: «Art. 5-bis (Lavori vietati ai minori). - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, d'intesa con il Ministero della salute e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative degli armatori e dei marittimi interessate, una ricognizione volta ad accertare la sussistenza di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto. 2. Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione della medesima ricognizione, sono individuati i lavori ai quali e' vietato adibire i minori di anni diciotto. 3. Qualora l'evoluzione della tecnologia o dei processi produttivi comporti l'introduzione di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto, si procede ai sensi dei commi 1 e 2»;
  • b)dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente: «Art. 38-bis (Sanzioni per l'adibizione dei minori ai lavori vietati). - 1. Chiunque adibisce i minori ai lavori vietati, individuati con il decreto previsto dall'articolo 5-bis, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 2.582».

Testo vigente dal 3 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;115~art17 · fonte su Normattiva