Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014

Art. 5 — Disposizioni relative ai costi amministrativi a carico dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche. Procedura di infrazione n. 2013/4020

Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 34:
  • 1)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attivita' di competenza del Ministero, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 e' individuata nell'allegato n. 10»;
  • 2)dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorita' nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 e' determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati dalle imprese nelle attivita' oggetto dell'autorizzazione generale o della concessione di diritti d'uso. 2-ter. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorita' pubblicano annualmente i costi amministrativi sostenuti per le attivita' di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 2-bis. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche»;
  • b)all'allegato n. 10:
  • 1)il comma 1 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 34 del Codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e le imprese titolari di autorizzazione generale per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno dal quale decorre l'autorizzazione generale. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, e' determinato nei seguenti importi:
  • a)nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni:
  • 1)sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro;
  • 2)su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 64.000 euro;
  • 3)su un territorio avente piu' di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 32.000 euro;
  • 4)su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000 euro;
  • 5)per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti e' calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale;
  • b)nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico:
  • 1)sull'intero territorio nazionale: 75.500 euro;
  • 2)su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 32.000 euro;
  • 3)su un territorio avente piu' di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 12.500 euro;
  • 4)su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 6.400 euro;
  • 5)per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti e' calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale;
  • c)nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa:
  • 1)per le imprese che erogano il servizio a un numero di utenti pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti;
  • 2)per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000: 75.500 euro;
  • d)nel caso di fornitura, anche congiuntamente, di servizi di rete o di comunicazione elettronica via satellite:
  • 1)fino a 10 stazioni: 2.220 euro;
  • 2)fino a 100 stazioni: 5.550 euro;
  • 3)oltre 100 stazioni: 11.100 euro»;
  • 2)dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: «Art. 1-bis (Diritti amministrativi in materia di tecnologia digitale terrestre). - 1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attivita' di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale decorre l'autorizzazione generale, di un contributo che e' determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, e' determinato nei seguenti importi nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri:
  • a)sull'intero territorio nazionale: 111.000 euro;
  • b)su un territorio avente piu' di 30 milioni e fino a 50 milioni di abitanti: 25.000 euro;
  • c)su un territorio avente piu' di 15 milioni e fino a 30 milioni di abitanti: 18.000 euro;
  • d)su un territorio avente piu' di 5 milioni e fino a 15 milioni di abitanti: 9.000 euro;
  • e)su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 5 milioni di abitanti: 3.000 euro;
  • f)su un territorio avente piu' di 500.000 e fino a 1 milione di abitanti: 600 euro;
  • g)su un territorio avente fino a 500.000 abitanti: 300 euro»;
  • 3)dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: «Art. 2-bis (Contributi annui per i collegamenti in ponte radio). - 1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attivita' di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale:
  • a)euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz;
  • b)euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;
  • c)euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;
  • d)euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz».

Testo vigente dal 3 agosto 2015

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 65/2021

    Questione inammissibile
    13 aprile 2021

    Sono dichiarate inammissibili, per carenza di giurisdizione del rimettente, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Roma, seconda sezione civile, in riferimento agli artt. 3 e 97, nonché 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione ai considerando n. 30 e n. 31 e all'art. 12 della direttiva 2002/20/CE, e altresì in relazione agli artt. 106, par. 2, 288 e 291 TFUE, all'art. 1 del Protocollo n. 26 allegato al TFUE, e agli artt. 20 e 21 CDFUE - dell'art. 34 del d.lgs. n. 259 del 2003, nella formulazione originaria e in quella risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5, comma 1, lett. a ), n. 1) e n. 2), della legge n. 115 del 2015, e dell'art. 1, comma 1, dell'Allegato n. 10 al medesimo decreto legislativo, nella formulazione originaria e in quella risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 6, comma 4, lett. a ), b ) e c ), del d.l. n. 145 del 2013, conv., con modif., nella legge n. 9 del 2014, e dall'art. 5, comma 1, lett. b ), n. 1), della legge n. 115 del 2015, che stabiliscono i criteri di determinazione dei diritti amministrativi a favore dell'amministrazione imposti alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica. L'ordinanza di rimessione è stata sollevata dal giudice ordinario nell'ambito di una controversia avente ad oggetto i diritti amministrativi riconducibili ad una materia che l'art. 133, comma 1, lett. m ), cod. proc. amm., devolve alla giurisdizione amministrativa esclusiva, la quale attrae anche le controversie che investono i diritti soggettivi. Inoltre, non ogni controversia relativa a norme di cui si lamenti il contrasto con previsioni di diritto dell'Unione europea prive di efficacia diretta deve, in quanto tale, ascriversi alla giurisdizione ordinaria. ( Precedenti citati: sentenze n. 179 del 2016, n. 191 del 2006 e n. 204 del 2004 ). Per consolidata giurisprudenza costituzionale, il difetto di giurisdizione del giudice a quo determina l'inammissibilità della questione, ove esso sia rilevabile ictu oculi . ( Precedenti citati: sentenze n. 267 del 2020, n. 168 del 2020, n. 28 del 2019, n. 189 del 2018, n. 269 del 2016 e n. 106 del 2013; ordinanza n. 318 del 2013 ).

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;115~art5 · fonte su Normattiva