Art. 13 — Domanda di indennizzo
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[1]La domanda di indennizzo e' presentata dall'interessato, o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilita', deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:
- a)copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 11 ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;
- b)documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato ((, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui e' stata accertata la sua responsabilita'));
- c)dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e);
- d)certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato. La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ((ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale)).
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 novembre 2017, n. 167
2La L. 20 novembre 2017, n. 167 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "L'indennizzo previsto dalla sezione II del capo III della legge 7 luglio 2016, n. 122, come modificata, da ultimo, dal presente articolo, spetta anche a chi e' vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della entrata in vigore della medesima legge". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "La domanda di concessione dell'indennizzo ai sensi del comma 2 del presente articolo e' presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni e secondo le modalita' di accesso all'indennizzo previste dagli articoli 11, 12, 13, comma 1, e 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, come modificati, da ultimo, dal presente articolo".
Testo in vigore dal 12 dicembre 2017 al 1 gennaio 2019
