Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016
Art. 19 — Disposizioni relative alla tassazione dei veicoli di studenti europei in Italia. Caso EU Pilot 7192/14/TAXU
Al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 8:
- 1)al quinto comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non trova applicazione per i veicoli immatricolati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni»;
- 2)e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il veicolo da turismo, come definito dall'articolo 2, lettera b), della direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, immatricolato nello Stato membro dell'Unione europea o nello Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni, in cui risiede normalmente uno studente che lo utilizza nel territorio italiano, e' esente dal pagamento della tassa automobilistica per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia»;
- b)all'articolo 18, le parole: «, a condizione di reciprocita' di trattamento,» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esenzione trimestrale e' subordinata alla sussistenza della reciprocita' di trattamento da parte del Paese terzo non appartenente all'Unione europea o non aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni».
Testo vigente dal 8 luglio 2016
