L'autorita' che ha formato l'atto pubblico e' competente al rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per l'esecuzione forzata dell'atto stesso negli Stati membri dell'Unione europea. In ogni caso in cui l'autorita' che ha formato l'atto pubblico sia stata soppressa o sostituita, provvede l'autorita' nominata in sua vece o che sia tenuta alla conservazione dei suoi atti e al rilascio delle loro copie, estratti e certificati.

Testo vigente dal 8 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-07;122~art8 · fonte su Normattiva