Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016

Art. 21 — Modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino e alla salvia freschi destinati all'alimentazione. Caso EU Pilot 7292/15/TAXU

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)alla tabella A, parte II, il numero 12-bis) e' abrogato;
  • b)alla tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1) e' aggiunto il seguente: «1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 12.07)»;
  • c)alla tabella A, parte III, il numero 38-bis) e' abrogato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 135.000 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Testo vigente dal 8 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-07;122~art21 · fonte su Normattiva