Art. 25 — Trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna
Dopo il comma l dell'articolo 17 della legge 21 luglio 2016, n. 145, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. L'indennita' di missione corrisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna e' calcolata ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 5. 1-ter. La corresponsione del trattamento di missione previsto dal comma 1-bis e' subordinata all'effettiva autorizzazione della partecipazione del personale di cui al medesimo comma alle iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna con le procedure previste dagli articoli 2 e 3».
Testo vigente dal 27 novembre 2017
