Disposizioni

Art. 17 — Personale civile

Al personale civile che partecipa alle missioni internazionali si applicano le disposizioni della presente legge in quanto compatibili. (( L'indennita' di missione corrisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna e' calcolata ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 5. 1-ter. La corresponsione del trattamento di missione previsto dal comma 1-bis e' subordinata all'effettiva autorizzazione della partecipazione del personale di cui al medesimo comma alle iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna con le procedure previste dagli articoli 2 e 3))

Testo vigente dal 12 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2016-07-21;145~art17 · fonte su Normattiva