[1]Modifiche al codice delle assicurazioni private. Attuazione della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione (solvibilita' II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

[2]1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 14-bis, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora il programma di attivita' indichi che una parte rilevante dell'attivita' dell'impresa sara' esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attivita' e' potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorita' di vigilanza dello Stato membro interessato in merito»;
  • b)all'articolo 46-bis, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. L'IVASS informa l'AEAP in merito alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo o alla modifica di un modello interno. L'IVASS puo' chiedere all'AEAP assistenza tecnica per la decisione sulla domanda»;
  • c)all'articolo 59, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Qualora il programma di attivita' indichi che una parte rilevante dell'attivita' dell'impresa sara' esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attivita' e' potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorita' di vigilanza dello Stato membro interessato in merito»;
  • d)all'articolo 192, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Qualora l'IVASS individui, nell'impresa che svolge attivita' rilevante nel territorio di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2-bis, un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri rischi emergenti derivanti da tale attivita' che possano avere un effetto transfrontaliero, informa con adeguato livello di dettaglio l'AEAP e l'autorita' di vigilanza dello Stato membro ospitante»;
  • e)all'articolo 193, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. L'IVASS informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di altro Stato membro che svolge attivita' rilevante nel territorio della Repubblica desta preoccupazioni gravi e giustificate sugli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra l'IVASS e l'autorita' dello Stato membro, l'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza»;
  • f)all'articolo 195, comma 3, le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3, 4 e 4-bis»;
  • g)all'articolo 195-bis, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. L'IVASS informa l'autorita' di vigilanza dello Stato di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di riassicurazione di altro Stato membro che svolge attivita' rilevante nel territorio della Repubblica puo' destare preoccupazioni gravi e giustificate sugli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra l'IVASS e l'autorita' dello Stato membro, l'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza»;
  • h)all'articolo 207-octies:
  • 1)al comma 2, le parole: «e presenta loro immediatamente la domanda completa» sono sostituite dalle seguenti: «, inclusa l'AEAP, e trasmette loro tempestivamente la domanda completa, comprensiva della documentazione presentata. L'IVASS puo' chiedere l'assistenza tecnica all'AEAP per la decisione sulla domanda, secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1094/2010»;
  • 2)al comma 5, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «L'IVASS decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010»;
  • i)dopo l'articolo 208-ter e' inserito il seguente: «Art. 208-quater (Piattaforme di collaborazione costituite dall'AEAP). - 1. L'IVASS fornisce tempestivamente, su richiesta dell'AEAP, tutte le informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento delle piattaforme di collaborazione costituite presso l'AEAP. 2. L'IVASS puo' richiedere la creazione, richiedendone la relativa costituzione, di piattaforme di collaborazione con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri o aderire a piattaforme esistenti»;
  • l)all'articolo 217-ter, comma 4, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «L'autorita' di vigilanza sul gruppo decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione di cui al comma 3 del presente articolo conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010».

Testo vigente dal 17 gennaio 2022

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urn:nir:stato:legge:2021-12-23;238~art28 · fonte su Normattiva