Art. 27 — Attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari
All'articolo 4-terdecies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera p) e' aggiunta la seguente: «p-bis) ai soggetti autorizzati a prestare servizi di crowdfunding ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020». Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 10 novembre 2021.
Testo vigente dal 17 gennaio 2022
