Art. 13 — Appalti di pubbliche forniture: criteri di delega e riordinamento della disciplina
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L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/295/CEE terra' conto della necessita' che la normativa nazionale sia conforme alla decisione del Consiglio 87/565/CEE, per quanto concerne i rapporti con i paesi aderenti al General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con un decreto legislativo, un testo unico delle disposizioni adottate in base al comma 1, nonche' di quelle relative alla stessa materia e non abrogate, contenute nella legge 30 marzo 1981, n. 113, come inizialmente modificata dal decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, e successivamente dalla legge 23 marzo 1983, n. 83, apportando le modifiche necessarie per il miglior coordinamento.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1991 al 1 luglio 2006
