Il Governo della Repubblica e' delegato, a norma dell'articolo 1, ad emanare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti legislativi, le norme necessarie per dare applicazione al regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985, nel rispetto dei seguenti principi:

  • a)individuazione degli strumenti e definizione delle modalita' concernenti l'iscrizione, il deposito e la pubblicita' degli atti e delle indicazioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 10 del citato regolamento, in modo da assicurare la pubblicita' delle vicende del Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) a protezione dei terzi attraverso il ricorso agli istituti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di societa' e nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 39, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento;
  • b)previsione nei confronti degli amministratori e dei liquidatori del GEIE della applicabilita' delle disposizioni penali di cui agli articoli 2621, n. 1), 2622, 2624 e 2625 del codice civile, nonche' delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 2626 e 2627 del codice civile per la violazione degli obblighi concernenti la pubblicita' o le indicazioni obbligatorie derivanti dagli articoli 7, 8, 10 e 25 del predetto regolamento;
  • c)previsione delle opportune disposizioni in materia di forma del contratto, tenuta della contabilita', liquidazione e relativo procedimento, esclusione di diritto del membro, scioglimento per fallimento del GEIE, nel rispetto delle disposizioni vigenti nelle materie medesime in tema di societa', nonche' equiparazione del GEIE ai raggruppamenti temporanei di imprese e ai consorzi, ai fini della partecipazione a gare e trattative private per lavori pubblici o forniture pubbliche e dello svolgimento del successivo rapporto;
  • d)previsione della possibilita' di affidare l'amministrazione del GEIE a una persona giuridica, assicurando in tale ipotesi la necessaria disciplina di garanzia a tutela dei terzi;
  • e)adozione delle ulteriori disposizioni necessarie per il coordinato adattamento al sistema vigente della disciplina del GEIE - recata dal citato regolamento e dalle disposizioni dettate per la sua applicazione - in funzione dell'ampliamento del ricorso all'istituto e della sua capacita' operativa nell'ambito della Comunita' economica europea;
  • f)previsione che la spesa delle operazioni attinenti alla pubblicita' del GEIE sia a carico dei richiedenti nei limiti del costo amministrativo delle operazioni stesse;
  • g)adozione delle disposizioni necessarie per la disciplina fiscale del GEIE e previsione della imputazione del relativo reddito a ciascun partecipante in ragione della quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione, sia agli effetti dell'imposta personale sui redditi sia agli effetti dell'imposta lo- cale sui redditi;
  • h)armonizzazione del regime fiscale dei conferimenti nel GEIEI con il sistema fiscale nazionale e degli altri paesi della Comunita' economica europea.

Testo vigente dal 12 gennaio 1991

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;428~art17 · fonte su Normattiva