L'attuazione delle direttive del Consiglio 75/368/CEE, 75/369/CEE e 82/470/CEE dovra':

  • a)prevedere che, ove sia richiesto ai cittadini italiani il possesso della specifica formazione professionale per l'espletamento, anche in qualita' di salariati, delle attivita' contemplate dall'articolo 2 della direttiva del Consiglio 75/368/CEE, dall'articolo 2 della direttiva del Consiglio 75/369/CEE e dagli articoli 2 e 3 della direttiva del Consiglio 82/470/CEE, l'attestazione atta a garantire che i cittadini beneficiari di altri Stati membri siano in possesso di conoscenze professionali equivalenti debba essere accettata se proveniente da un'autorita' competente di detti Stati;
  • b)prevedere che, ove non sia richiesta la specifica formazione prevista dalla lettera a), vengano stabilite misure atte a far riconoscere come condizione sufficente all'esercizio, sul territorio della Repubblica, delle attivita' anzidette l'espletamento delle medesime nel paese comunitario d'origine o provenienza per un periodo di ragionevole durata e non interrotto da tempo eccessivo;
  • c)assicurare l'equivalenza tra i cittadini italiani e quelli d'altri Stati membri per quanto attiene alle condizioni di esercizio delle attivita' in questione, anche con riferimento alle garanzie finanziarie richieste.

Testo vigente dal 12 gennaio 1991

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;428~art16 · fonte su Normattiva