Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)
Art. 27 — Assicurazione tutela giudiziaria: criteri di delega
L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/344/CEE dovra' avvenire enl rispetto dei seguenti criteri:
- a)sara' previsto che, ove la garanzia della tutela giudiziaria formi oggetto di una parte distinta di una unica polizza, questa, oltre alla indicazione del contenuto della garanzia giudiziaria, contenga quelle del corrispondente premio;
- b)sara' consentito alle imprese di optare o per la gestione sinistri da parte di personale autonomo o da parte di un ufficio liquidazione sinistri gestito da personale autonomo o per la scelta dell'avvocato;
- c)verra' previsto l'esonero dall'obbligo di indicare nel contratto la scelta dell'avvocato, quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 5, comma 1, della direttiva.
Testo vigente dal 12 gennaio 1991
