L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/343/CEE dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

  • a)verra' posto a carico di tutte le imprese che esercitano le assicurazioni del credito l'obbligo di costituire la riserva di compensazione;
  • b)verra' prescelto il metodo di calcolo della riserva di compensazione indicato al punto D, metodo n. 1, dell'allegato alla direttiva;
  • c)alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, cessera' l'obbligo di integrazione delle riserve tecniche previsto per le assicurazioni del credito dall'articolo 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

Testo vigente dal 12 gennaio 1991

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;428~art26 · fonte su Normattiva