Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)

Art. 35 — Applicazione del regolamento CEE n. 3842/86 del Consiglio sulle merci contraffatte)

Per l'applicazione del regolamento CEE n. 3842/86 del Consiglio, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte, le disposizioni del regolamento medesimo sono in- tegrate dalle disposizioni di cui al presente articolo. Competente a ricevere le domande di sospensione della immissione in libera pratica di merci contraffatte, ai sensi del citato regolamento, e' la Direzione generale delle dogane e imposte indirette del Ministero delle finanze, che provvede sentito, ove necessario, un apposito Comitato istituito a norma del comma 3. Il Comitato e' composto da tre funzionari del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette, di cui uno con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che lo presiede, e da tre funzionari designati, rispettivamente, dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. La decisione di accoglimento e' trasmessa alle dogane indicate nella domanda, che la eseguono con le forme e modalita' previste dal predetto regolamento; trascorsi dieci giorni lavorativi dalla sospensione della immissione in libera pratica, le merci vengono comunque svincolate se la dogana non riceve formale comunicazione della avvenuta presentazione del ricorso di merito alla competente Autorita' giudiziaria o di misure conservative da questa adottate. Il richiedente e' responsabile per ogni eventuale danno arrecato all'importatore e a terzi ed e' tenuto a prestare cauzione a parziale copertura dei danni medesime. E' altresi' tenuto ad anticipare le spese di procedura ed a corrispondere le eventuali spese di magazzinaggio. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze emana, con proprio decreto, le opportune, ulteriori disposizioni per l'applicazione delle norme del citato regolamento e delle norme di cui al presente articolo, anche al fine della verifica e dell'eventuale accertamento della contraffazione delle merci dichiarate per la immissione in libera pratica.

Testo vigente dal 12 gennaio 1991

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;428~art35 · fonte su Normattiva