Per le importazioni da altro Stato membro delle Comunita' europee, quando i beni importati non hanno fruito di sgravio nello Stato membro di provenienza e non ricorrono le condizioni per il riconoscimento della franchigia all'importazione, l'imposta e' applicata tenendo conto dell'analoga imposta pagata nello Stato membro ed ancora inglobata nel valore dei bei stessi al momento dell'importazione. L'imposta ancora inglobata e' costituita:

  • a)dall'intero importo dell'imposta versata nello Stato membro di esportazione, nel caso in cui, all'atto dell'importazione, il valore del bene risulti superiore rispetto al relativo prezzo di acquisto;
  • b)dall'importo dell'imposto versata nello Stato membro di esportazione, ridotta di una percentuale pari a quella della diminuzione di valore accertata in dogana, nel caso in cui, all'atto dell'importazione, il valore del bene risulti inferiore rispetto al relativo prezzo d'acquisto. L'ammontare dell'imposta di cui al comma 2 e' escluso dalla base imponibile ed e' detratto dall'imposta dovuta all'importazione. L'importatore deve fornire la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta nel Paese comunitario d'esportazione relativa all'ultima transazione ivi avvenuta, soggetta ad imposta.

Testo vigente dal 12 gennaio 1991

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;428~art36 · fonte su Normattiva