Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)
Art. 41 — Divieto della pubblicità ingannevole: criteri di delega
L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/450/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
- a)prevedere la competenza di una Autorita' garante sia per la sospensione che per il divieto della pubblicita' ingannevole che per l'adozione dei provvedimenti necessari per l'eliminazione degli effetti;
- b)prevedere la legittimazione ad adire l'Autorita' da parte dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonche' degli altri soggetti pubblici interessati anche su denuncia del pubblico;
- c)prevedere il ricorso giurisdizionale avverso le decisioni defini- tive adottate dall'Autorita' avanti il giudice amministrativo nell'esercizio della sua giurisdizione esclusiva;
- d)garantire l'osservanza dei provvedimenti dell'Autorita' prevedendo l'arresto sino a tre mesi e l'ammenda sino a cinque milioni in caso di inotemperanza dell'operatore pubblicitario ed adeguante sanzioni amministrative a carico del proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario che non permette l'identificazione dell'operatore;
- e)valorizzazione gli organismi volontari ed autonomi di autodisciplina e la loro funzione preventiva prevedendo la sospensione della procedura avanti l'Autorita' per un periodo non superiore a trenta giorni, in caso di ricorso avanti l'organo di autodisciplina;
- f)regolare la pubblicita' comparativa fissandone i limiti di ammissibilita', con esclusione di ogni forma di pubblicita' ingannevole o sleale;
- g)riordinare le vigenti disposizioni relative alla pubblicita' di particolari categorie di prodotti;
- h)prevedere che in via regolamentare siano emanate disposizioni rel- ative alla pubblicita' di alcune categorie di prodotti o a particolari modalita' di vendita e promozione, che non siano gia' oggetto di disciplina normativa;
- i)fare salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile.
Testo vigente dal 12 gennaio 1991
