Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)

Art. 42 — Attuazione della direttiva del Consiglio 85/577/CEE relativa ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali: criteri di delega)

L'attuazione della direttiva del Consiglio 85/577/CEE avverra' nel rispetto dei seguenti principi:

  • a)le garanzie previste dalla disciplina dettata dalla direttiva saranno estese ad altre vendite negoziate fuori dei locali commerciali, quali le vendite in area pubblica o aperta al pubblico stipulate mediante sottoscrizione di nota d'ordine; quelle effettuate per televisione o per mezzo di altri strumenti audiovisivi; quelle concluse in base a cataloghi del commerciante, anche se il consumatore ha avuto modo di consultarli senza la presenza d'un rappresentante del commerciante; quelle stipulate durante una visita dell'operatore commerciale, anche se avvenuta su espressa richiesta del consumatore;
  • b)per tutte le controversie civili derivanti dall'applicazione delle norme dettate dal decreto legislativo sara' prevista la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del conusmatore se ubicati nel territorio dello Stato.

Testo vigente dal 12 gennaio 1991

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;428~art42 · fonte su Normattiva