Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)
Art. 45 — Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti: criteri di delega)
L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/395/CEE e 89/396/CEE avverra' nel rispetto dei seguenti criteri:
- a)le disposizioni gia' dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, saranno adeguate per tener conto della normativa sopravvenuta in materia di produzione, commercio, controllo e vigilanza sui prodotti alimentari, eliminando il riferimento ai prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, abrogando espressamente le disposizioni in contrasto con quelle introdotte in attuazione delle direttive ed abrogando o modificando quelle che siano in contrasto col principio della libera circolazione delle merci;
- b)il significato dei termini menzionati nelle direttive sara' precisato in quanto necessario per una maggiore tutela del consumatore;
- c)le normative concernenti lotti o partite di prodotti saranno coor- dinate allo scopo di prevedere regole uniche per tutte le finalita'; ai fini dei controlli comunitari, se necessario, le modalita' di determinazione o individuazione del lotto verranno stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Testo vigente dal 12 gennaio 1991
