Art. 44 — Prezzi dei prodotti: criteri di delega
L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/314/CEE e 88/315/CEE avverra' in base al criterio di estendere, per i prezzi dei prodotti alimentari, l'obbligo di indicare anche il prezzo per unita' di misura a tutti i prodotti preconfezionati in quantita' prestabilite, fatte salve le deroghe espressamente previste dalla predetta direttiva del Consiglio 88/315/CEE e dalle altre disposizioni in materia.
Testo vigente dal 12 gennaio 1991
