Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)
Art. 6 — Medici specialisti: criteri di delega
L'attuazione della direttiva del Consiglio 82/76/CEE dovra' comunque assicurare che:
- a)siano individuate le incompatibilita' per coloro che frequentano i corsi di specializzazione;
- b)sia esclusa qualsiasi possibilita' di trasformazione del rapporto di formazione specialistica in rapporto di lavoro subordinato;
- c)la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole di specializzazione si svolga a tempo pieno con l'impegno di orario di servizio, salva la possibilita' di usufruire, senza ulteriori oneri finanziari per lo Stato, di periodi di studio equipollenti svolti in strutture sanitarie di altri Stati membri delle Comunita' europee fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
- d)le strutture universitarie e quelle collegate con le universita' mediante lo strumento convenzionale rispondano a parametri oggettivi di idoneita' ai compiti didattici, di ricerca e assistenziali, necessari per una formazione professionale tecnico-pratica di livello adeguato a quello richiesto dalla direttiva;
- e)la tipologia e la durata delle scuole di specializzazione siano comune a due o piu' Stati membri;
- f)la distribuzione delle borse per l'attivazione di posti di medico in formazione spcialistica sia caratterizzata da criteri di programmazione generale, nazionale e regionale, delle esigenze di formazione nei vari settori assistenziali, stabiliti d'intesa fra il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro della sanita';
- g)nella scuole di specializzazione sia prevista una riserva di posti, nell'ambito della dotazione ordinaria, a favore dei medici dell'Amministrazione militare e dei medici provenienti dai Paesi in via di sviluppo, purche' abbiano conseguito l'idoneita' nell'esame di ammissione previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. All'onere derivante dall'attuazione della direttiva a norma del comma 1, valutato in lire 57,5 miliardi per l'anno 1991, in lire 115 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 172,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993 e successivi, si provvede a valere sullo stanziamento di parte corrente del fondo sanitario nazionale, stanziamento che sara' annualmente integrato per i corrispondenti importi mediante utilizzo delle disponibilita' del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, all'uopo procedendo alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura.
Testo vigente dal 12 gennaio 1991
