Alla legge 12 ottobre 1982, n. 753, sono apportate le modifiche seguenti:

  • a)il secondo comma dell'articolo 3 e' sostituito dai seguenti: "Un miele di produzione comunitaria miscelato con miele di produzione extracomunitaria deve essere commercializzata con la denominazione: "Miscela di mieli comunitari ed extracomunitari". La miscela di produzione di soli Paesi extracomunitari deve essere commercializzata con la denominazione: "Miscela di mieli extracomunitari". I mieli di produzione extracomunitaria provenienti da un solo Paese devono riportare l'indicazione: "Miele extracomunitario". Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria, commercializzato tal quale o miscelato con miele di produzione comnitaria, va incaricato il Paese di produzione extracomunitaria, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 6, terzo comma";
  • b)il terzo comma dell'articolo 3 e' soppresso;
  • c)nel primo comma dell'articolo 5 il termine "concerto" e' sostituito con il termine "intesa";
  • d)nel primo comma dell'articolo 6 le parole "a norma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283" sono soppresse;
  • e)la lettera d) del terzo comma dell'articolo 6 e' soppressa;
  • f)nel numero 1) del quarto comma dell'articolo 6 dopo le parole "all'origine botanica", sono inserite le parole "millefiori compreso";
  • g)il numero 3) del quarto comma dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "3) l'indicazione "vergine integrale" per il miele prodotto nei Paesi della Comunita', quando non sia sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e possegge i requisiti chimici, chimicofisici o biologici naturali definiti nel decreto di cui all'articolo 7. Per tale miele e' obbligatorio apporre sulle confezioni e sull'etichetta l'indicazione relativa alla data di produzione e al termine minimo di conservazione";
  • h)il sesto comma dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "Con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce le modalita' per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte di chi importa o utilizza miele di produzione extracomunitaria per la vendita sul mercato nazionale, qualora sia contenuto in recipiente di peso netto pari o superiore a 10 kg., e stabilisce inoltre le modalita' per la tenuta di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione di detto miele.";
  • i)l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: "Art. 7 - 1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con il Ministero della sanita' e con il Ministero dell'industria, del commercio, e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, cura la pubblicazione delle metodiche ufficiali di analisi per il miele e stabilisce le caratteristiche fisico-chimiche, microscopiche e organolettiche dei principali tipi di miele nazionale, del miele vergine integrale nonche' le condizioni ed i requisiti per l'ottenimento di eventuali marchi di qualita'".

Testo vigente dal 12 gennaio 1991

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;428~art51 · fonte su Normattiva