capo III — CREDITIO E RISPARMIO
- Art. 18 — Conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti fianziari e pubblicità dei documenti contabili delle succursali: criteri di delega)
- Art. 19 — Ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori: criteri di delega)
- Art. 20 — (Variazioni nelle partecipazioni rilevanti in società con azioni quotate nei mercati regolamentati: criteri di delega)
- Art. 21 — Pubblicazione del prospetto per l'offerta pubblica di valori mobiliari: criteri di delega)
- Art. 22 — Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari: criteri di delega)
- Art. 23 — (Fondi propri degli enti creditizi: criteri di delega)
- Art. 24 — Coefficiente di solvibilità degli enti creditizi: criteri di delega)
- Art. 25 — (Assicurazione per interventi di assistenza: criteri di delega)