L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/641/CEE dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

  • a)dovranno essere previsti idonei controlli dei mezzi diretti e indiretti quanto a personale e attrezzature, compresa la qualificazione del personale medico, di cui le imprese dispongono nel ramo;
  • b)anche l'attivita' di assistenza alle persone in difficolta' in circostanze diverse da quelle di cui all'articolo 1 della direttiva sara' sottoposta, nell'ambito del territorio nazionale, al regime attuativo della direttiva del Consiglio 73/239/CEE;
  • c)saranno concesse le dilazioni previste dagli articoli 16 e 17 della direttiva;
  • d)per l'imposta sul contratto di assicurazione nel ramo sara' applicata l'aliquota fiscale del 10 per cento.

Testo vigente dal 12 gennaio 1991

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;428~art25 · fonte su Normattiva