Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)
Art. 25 — Assicurazione per interventi di assistenza: criteri di delega
L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/641/CEE dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
- a)dovranno essere previsti idonei controlli dei mezzi diretti e indiretti quanto a personale e attrezzature, compresa la qualificazione del personale medico, di cui le imprese dispongono nel ramo;
- b)anche l'attivita' di assistenza alle persone in difficolta' in circostanze diverse da quelle di cui all'articolo 1 della direttiva sara' sottoposta, nell'ambito del territorio nazionale, al regime attuativo della direttiva del Consiglio 73/239/CEE;
- c)saranno concesse le dilazioni previste dagli articoli 16 e 17 della direttiva;
- d)per l'imposta sul contratto di assicurazione nel ramo sara' applicata l'aliquota fiscale del 10 per cento.
Testo vigente dal 12 gennaio 1991
