Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991)

Art. 14 — Appalti e forniture nei settori dell'erogazione di acqua e di energia del trasporto e delle telecomunicazioni: criteri di delega

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L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/531/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)individuare le attivita' oggetto della direttiva, definendone i settori, anche in riguardo agli ambiti oggetti di applicazione delle direttive del Consiglio 71/305/CEE e 77/62/CEE;
  • b)individuare i soggetti pubblici e privati destinatari della direttiva, in particolare applicando la definizione di impresa pubblica contenuta nella direttiva al sistema imprenditoriale pubblico italiano;
  • c)specificare, a seconda dei casi, le norme che si riferiscono esclusivamente agli appalti di forniture e quelle che si riferiscono esclusivamente agli appalti di lavori;
  • d)definire con chiarezza la figura dell'accordo-quadro, determinandone limiti quantitativi e temporali di vigenza e stabilendo adeguate forme di pubblicita' preventive e successive all'attribuzione dell'appalto;
  • e)definire condizioni e procedure interne necessarie per l'applicazione delle richieste di esenzione e prevedere comunque le norme fondamentali che disciplinano gli appalti attribuiti dagli enti pubblici esenti;
  • f)disciplinare l'accesso alle procedure di attribuzione degli appalti, stabilendo in particolare l'obbligo di pubblicazione dell'avviso indicativo annuale, nonche' le procedure di pubblicita' relative ai sistemi permanenti di qualificazione e le norme fondamentali della loro gestione, chiarendo altresi' per gli enti attualmente tenuti all'osservanza dell'Albo nazionale costruttori i rapporti di questo con i sistemi di qualificazione anzidetti;
  • g)dettare una disciplina del subappalto o comunque coerente con quella contenuta nel decreto legislativo di attuazione della direttiva del consiglio 89/440/CEE;
  • h)rendere obbligatoria per tutti gli enti pubblici e privati aggiudicatori la precisazione preventiva della autorita' dalle quali le imprese concorrenti possono ottenere le informazioni relative alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro;
  • i)stabilire i principi fondamentali in materia di selezione dei candidati alle procedure di attribuzione degli appalti, tenuto conto anche di quanto contenuto nei decreti legislativi di attuazione delle direttive del Consiglio 88/295/CEE e 89/440/CEE;
  • l)definire le procedure per la verifica in contraddittorio delle offerte che si presentino anormalmente basse;
  • m)specificare che nei disciplinari di appalti e di forniture relativi al settore del trasporto deve essere stabilito l'obbligo contrattuale dei soggetti appaltatori di adottare tutte le misure tecniche idonee a contenere i limiti massimi di tollerabilita' dell'inquinamento acustico, nelle diverse modalita' in cui esso si manifesta, entro i limiti indicati nella normativa comunitaria, qualora essa assicuri un livello di protezione piu' elevato rispetto alla normativa nazionale. Nel dettare le norme di attuazione secondo i principi e i criteri di cui al comma 1 dovra' in ogni caso tenersi conto delle esigenze di gestione dei servizi pubblici di cui sono incaricati i soggetti pubblici o privati destinataria della direttiva. Le norme di attuazione della direttiva del Consiglio 90/531/CEE riceveranno applicazione solo a decorrere dal 1 gennaio 1993.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1992 al 1 luglio 2006

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