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Negli annunci pubblicitari e nelle offerte comunque esposte, dirette o diffuse al pubblico, con cui il soggetto dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo di una concessione di credito al consumo, devono essere indicati anche il TAEG, ed il relativo periodo di validita'. Negli annunci e nelle offerte di cui al comma 1 il TAEG puo' essere eventualmente citato mediante un esempio tipico, nei casi individuati nella delibera di cui all'articolo 19 comma 2, per moti- vate ragioni tecniche.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1992 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142~art20 · fonte su Normattiva