Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991)

Art. 25 — Accesso all'attività degl enti creditizi ed esercizio della medesima: criteri di delega

L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/646/CEE deve avvenire in conformita' dei seguenti princi'pi:

  • a)l'attivita' di raccolta fra il pubblico di depositi o altri fondi rimborsabili per l'esercizio del credito e' riservata agli enti creditizi; restano ferme la disciplina del codice civile sulla raccolta delle societa' di capitali nonche' le discipline speciali sulla raccolta degli enti pubblici e di particolari categorie di imprese;
  • b)gli enti creditizi restano soggetti per le attivita' esercitate in Italia alla vigilanza dell'Autorita' dello Stato membro della Comunita' economica europea che ha dato l'autorizzazione, purche' ivi si trovi la sede statutaria e l'amministrazione centrale dell'ente;
  • c)gli enti possono prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva del Consiglio 89/646/CEE direttamente o per il tramite di succursali o filiazioni alle condizioni di cui alla direttiva stessa, sempre che tali attivita' siano state autorizzate sulla base di requisiti oggettivi;
  • d)gli enti possono procedere alla pubblicita' relativamente ai servizi offerti, alle condizioni previste per le medesime attivita' dalla disciplina italiana e restano ferme le disposizioni tributarie vigenti per l'accertamento delle imposte dovute dai residenti ed ogni altra disposizione sanzionatoria e penale, concernente l'attivita' creditizia e finanziaria;
  • e)dovra' essere adottata ogni altra disposizione necessaria per adeguare alla direttiva del Consiglio 89/646/CEE la disciplina vigente per gli enti creditizi autorizzati in Italia. Il Governo, su proposta del Ministro del tesoro e sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimersi entro quarantacinque giorni, e' delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, coordinato con le altre disposizioni vigenti nella stessa materia, apportandovi le modifiche necessarie a tal fine. Restano comunque ferme le disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, e nella legge 2 gennaio 1991 n. 1. In quanto compatibili, si applicano le altre disposizioni contenute nel titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ivi comprese quelle relative alla sussistenza del controllo, agli obblighi relativi alle autorizzazioni e comunicazioni, alla sospensione del voto, all'obbligo di alienazione, alle sanzioni penali e ai conflitti di interesse.

Testo vigente dal 20 febbraio 1992

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 256/1999

    Parametro
    23 giugno 1999

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 118, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in R…

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 1278 c.c. · Art. 118 Testo unico in materia bancaria e creditizia

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142~art25 · fonte su Normattiva