Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991)
Art. 44 — Sostanze e preparati pericolosi: criteri di delega
L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/677/CEE e 89/678/CEE sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
- a)assicurare efficaci misure di vigilanza e controllo per la vendita delle sostanze e dei preparati oggetto di divieti e limitazioni;
- b)prevedere i termini strettamente necessari per lo smaltimento delle scorte;
- c)prevedere che l'attuazione delle direttive della Commissione CEE adottate in base alla direttiva del Consiglio 89/678/CEE sia disposta con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri preposti alle altre amministrazioni interessate.
Testo vigente dal 20 febbraio 1992
