L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/677/CEE e 89/678/CEE sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:

  • a)assicurare efficaci misure di vigilanza e controllo per la vendita delle sostanze e dei preparati oggetto di divieti e limitazioni;
  • b)prevedere i termini strettamente necessari per lo smaltimento delle scorte;
  • c)prevedere che l'attuazione delle direttive della Commissione CEE adottate in base alla direttiva del Consiglio 89/678/CEE sia disposta con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri preposti alle altre amministrazioni interessate.

Testo vigente dal 20 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142~art44 · fonte su Normattiva