Art. 63 — Transito di energia elettrica sulle grandi reti
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, direttive e disposizioni vincolanti per l'Entre nazionale per l'energia elettrica atte a garantire l'osservanza degli obblighi relativi alla negoziazione e alla informazione comunitaria, previsti dalla direttiva del Consiglio 90/547/CEE.
Testo vigente dal 20 febbraio 1992
